
Come accedere all’Ecobonus 110% in fase di ristrutturazione e miglioramento energetico della tua casa? Non basta solo il miglioramento di due classi energetiche ma sono necessari altri accorgimenti.
In questo articolo vedremo insieme tutti i requisiti necessari per accedere al bonus del Decreto Rilancio, D.L. 19 maggio 2020 n. 34 approvato dalla Camera dei Deputati per i lavori realizzati dal 1 Luglio 2020 al 31 Dicembre 2021.
Chi può accedere all’Ecobonus 110%?
Iniziamo con le figure che possono accedere al bonus di detrazione fiscale del 110% che sono:
- I condomìni
- Le persone fisiche (privati cittadini ad esclusione di attività commerciali o professionisti)
- Istituti autonomi case popolari (IACP)
- Cooperative di abitazione
Per le imprese? Non è prevista una forma di detrazione diretta ma solo una forma di trasformazione dell’importo di alcuni lavori in credito d’imposta di cui parleremo meglio più avanti.
Scopri tutti i soggetti che possono accedere alle detrazioni fiscali in vigore
Quali lavori rientrano nell’ecobonus 110%?
I lavori edilizi previsti dal Decreto Rilancio approvato dalla Camera sono descritti nell’articolo 119 e sono:
- Isolamento di pareti esterne con materiali a norma di legge e composti da materiali riciclati, come previsto dal DM 11 Ottobre n 259 all’articolo 2 comma 4 dal punto 2.9 al punto 2.11. Il cappotto (o interno o esterno ) deve essere realizzato per almeno il 25% della superficie totale di facciate e coperture (almeno il 25% della superficie disperdente).
- Sostituzione finestre con serramenti di ultima generazione e con caratteristiche migliori.
- Sostituzione di condizionatori, impianti di riscaldamento e caldaie con impianti di ultima generazione, anche geotermico, in classe A o superiori.
- Installazione di pannelli solari termici e/o impianto fotovoltaico (anche provvisti di sistemi di accumulo) ma solo se realizzati insieme ai lavori descritti nei punti precedenti.
- Installazione di colonnine per la ricarica di auto elettriche ma solo se realizzate insieme ai lavori di isolamento, sostituzione serramenti o sostituzione impianti termici.
Tutti i lavori eseguiti devono garantire il miglioramento energetico dell’edificio aumentandolo di almeno due classi. Se non è possibile aumentare di due classi energetiche come per immobili in classe A3, allora è necessario il raggiungimento della classe energetica più alta.
Il miglioramento energetico deve essere certificato mediante l’Attestato di Prestazione Energetica (APE) redatta da un tecnico abilitato prima e dopo l’intervento.
Gli interventi possono essere eseguiti su abitazioni principali e anche su seconde case.
Per usufruire della detrazione il contribuente deve richiedere il Visto di Conformità che attesta il diritto alla detrazione.
Il Visto può essere rilasciato da:
- dottori commercialisti
- esperti contabili
- consulenti del lavoro
- periti ed esperti tenuti dalle Ccita
- responsabili dei Caf-impresa o dei Caf-dipendenti.
- Organizzazioni e associazioni non a scopo di lucro
Quali sono le pratiche edilizie necessarie per i lavori di ristrutturazione?
Come funziona la detrazione del 110%?
La detrazione fiscale prevista dall’Ecobonus 110% prevede che i lavori vengano effettuati tra la data del 1 Luglio 2020 e il 31 Dicembre 2021.
È possibile detrarre il 110% dell’importo dei lavori fino ad un massimo di:
Isolamenti esterni e serramenti:
- 50.000 € (per unità immobiliare) per i lavori di isolamento pareti esterne, solai e coperture e sostituzione serramenti su villette unifamiliari o bifamiliari.
- 40.000 € (per unità immobiliare) per isolamento pareti, solai e coperture e sostituzione serramenti su edifici a schiera da 3 a 8 unità immobiliari.
- 30.000 € (per unità immobiliare) per i lavori di isolamento pareti, solai e coperture e sostituzione serramenti su edifici con più di 8 unità immobiliari.
Riscaldamento e climatizzazione centralizzato di condomini
- 20.000 € (per unità immobiliare) per i lavori di sostituzione impianti termici, comprese le spese per lo smaltimento del vecchio impianto, su edifici fino ad 8 unità immobiliari.
- 15.000 € (per unità immobiliare) per lavori di sostituzione impianti su edifici con più di 8 unità immobiliari.
Riscaldamento e climatizzazione su unità immobiliari
- 30.000 € (per unità immobiliare) per i lavori di sostituzione impianti di climatizzazione e riscaldamento con impianti in classe A.
Ristrutturazione:
I lavori di ristrutturazione possono rientrare in detrazione solo se fatti insieme ai lavori di miglioramento energetico descritti nei punti prima ma solo se vi è un aumento di almeno 2 classi energetiche dell’edificio nei limiti di:
- 50.000 € (per unità immobiliare) per villette singole o bifamiliari
- 40.000 € (per unità immobiliare) per edifici da 3 ad 8 unità immobiliari
- 30.000 € (per unità immobiliare) per edifici con più di 8 unità immobiliari
Fotovoltaico
- 48.000 € per i lavori di installazione impianti solari e fotovoltaici ma nel limite di spesa di 2.400 € per ogni kw di potenza nominale dell’impianto.
- Per i sistemi di accumulo l’importo massimo detraibile è di 1.000 € per ogni kWh di capacità di accumulo fermo restando il limite di 48.000 € di spesa totale dell’impianto.
- Non è stabilito un limite di spesa per l’installazione di colonnine di ricarica auto elettriche.
È possibile detrarre anche le spese per il rilascio delle attestazioni, dei certificati energetici (APE) e del visto di conformità.
L’importo detraibile dovrà essere suddiviso in 5 quote annuali di pari importo e, la parte di quota non utilizzata nell’anno non è utilizzabile nell’anno successivo.
Trasformazione dell’importo in credito d’imposta
In alternativa alla detrazione è possibile avere uno sconto in fattura pari al 100% del totale dovuto. L’importo sarà quindi anticipato dal fornitore (l’impresa che esegue i lavori) e verrà da lui recuperato sotto forma di credito d’imposta con possibilità di cederlo a istituti di credito o altri soggetti.
In alternativa allo sconto in fattura è possibile trasformare direttamente l’importo dovuto in credito d’imposta, sempre con la possibilità di cessione ad altri soggetti.
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