
Quali sono le pratiche edilizie necessarie per la ristrutturazione della tua casa? Ci sono diversi titoli abilitativi previsti dal DPR 380 del 6 giugno 2001 ma qual’è quello giusto per la mia ristrutturazione?
In questa guida vedremo nel dettaglio chi può presentare le pratiche edilizie e anche quale pratica è necessaria per ogni tipologia di intervento.
Vorrei spiegarti anche come è stata eliminata la pratica edilizia per ristrutturazione DIA dopo le modifiche del D.Lgs del 25 novembre 2016 n. 222
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Chi può presentare le pratiche edilizie per ristrutturazione?
Le pratiche edilizie possono essere presentate presso gli uffici comunali da:
- Proprietario dell’immobile
- Comproprietario (con assenso scritto da parte degli altri comproprietari)
- Usufruttuario e nudo proprietario
- Acquirente (in presenza di preliminare di acquisto registrato e di delega del proprietario venditore)
- Persone in possesso di altri diritti sull’immobile (sempre in presenza di delega firmata dal proprietario)
- Professionista abilitato (in possesso di delega scritta del proprietario)
In queste situazioni è sempre necessario rivolgersi ad un professionista (Geometra, ingegnere o Architetto abilitato ed iscritto all’albo).
Infatti le pratiche edilizie per ristrutturazione devono sempre essere complete di dichiarazioni ed asseverazioni firmate da un tecnico.
Quando non sono necessarie pratiche edilizie per ristrutturazione?
In alcuni casi, previsti dal DPR 380/2001 e meglio descritti nel Decreto 2 Marzo 2018, è possibile eseguire i lavori senza presentare nessun titolo edilizio.
In particolare non è necessaria nessuna pratica per interventi in regime di attività edilizia libera quali:
- Rifacimento pavimenti interni ed esterni (anche gradini e mancorrenti di scale), compresi i sottofondi, le guaine e le opere accessorie
- Rifacimento facciate con sostituzione di Intonaci, tinteggiature, grondaie e pluviali, rivestimenti, cornicioni e anche inferiate
ATTENZIONE: Se si installa un ponteggio su strada pubblica per rifare la facciata è necessario richiedere l’occupazione di suolo pubblico pagando anche una tassa di occupazione.
- Sostituzione parziale di finestre, installazione di antifurti o inferriate
- Sostituzione della copertura (solo coppi, tegole ma non travi o elementi portanti)
- Realizzazione di controsoffitti non strutturali
- Riparazione, integrazione, messa a norma ma NON sostituzione completa di impianti idrici, elettrici e scarichi fognari
- Installazione e adeguamento condizionatori, riscaldamento pompa di calore, illuminazione esterna, parabole e antenne
Per interventi non citati ti consiglio di verificare l’elenco completo sul Glossario Edilizia Libera allegato al Decreto 2 Marzo 2018.
Piccole ristrutturazioni con la CILA
Per piccole ristrutturazioni è possibile presentare la pratica edilizia CILA, Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata.
Questa pratica deve essere redatta, firmata e asseverata da un tecnico abilitato come Geometra, Ingegnere o Architetto iscritto all’albo. La pratica deve essere presentata presso gli uffici comunali con delega del proprietario dell’immobile.
I lavori eseguibili con la CILA sono quelli definiti come manutenzione straordinaria su parti non strutturali dell’edificio previsti nell’articolo 3 comma 1 lettera b:
- Sostituzione completa di tutti i pavimenti e rivestimenti interni
- Sostituzione completa o installazione nuovi impianti elettrici e idrici
- Realizzazione nuovo bagno
- Spostamento di muri interni non portanti
- Accorpamento di due alloggi senza modifiche alle parti strutturali ma con possibile apertura di porte o spostamento di pareti interne
- Creazione serre stagionali in muratura
- Manutenzione a parti strutturali dell’edificio (senza modificarne struttura, posizione o forma)
Ristrutturazioni importanti con la SCIA
La pratica edilizia per ristrutturazioni importanti con modifica alle parti strutturali è la SCIA, sigla Segnalazione Certificata di Inizio Attività.
Anche la SCIA deve essere timbrata e firmata da un professionista abilitato come un Geometra, Architetto o Ingegnere.
I lavori eseguibili con la SCIA sono:
- Modifica, sostituzione o demolizione di parti strutturali dell’edificio.
- Inserimento nuovi impianti mancanti
- Restauro di immobili di pregio
- Ricostruzioni di parti di edificio crollate ma senza modificarne la posizione originale
- Cambio di destinazione d’uso dell’immobile o di parti di esso
- Demolizione e ricostruzione di parti di edifici ma senza modificarne la sagoma e la volumetria originale.
- Varianti in corso d’opera dei Permessi di Costruire
Permesso di Costruire per nuove costruzioni
Per realizzare nuovi edifici o parti di essi è necessario presentare la pratica edilizia Permesso di Costruire.
I lavori eseguibili con il Permesso di Costruire sono:
- Nuove costruzioni di edifici
- Costruzione di parti di edifici anche aumentando la volumetria o modificando la sagoma.
- Demolizione e ricostruzione con aumento di volumetria e modifica di sagoma
- Varianti ai permessi di costruire anche per modifiche che aumentano la volumetria o modificano la sagoma dell’edificio.
- Ristrutturazioni di edifici con modifica della volumetria o sagoma.